Nonostante le incertezze normative conseguenti all’importante vittoria dei Referendum del giugno 2011, palesate dalla stessa ATO2, afferenti per lo più al metodo di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, l’Autorità di Ambito decideva di finanziare questi nuovi investimenti, asseritamente indispensabili, nell’unico modo certamente illegittimo: quello di estendere di cinque anni la durata della concessione di gestione del servizio idrico, per consentire al Gestore (Acque S.p.A.) di ammortizzare i “costi” (?!) dei nuovi investimenti.
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 150 DEL D.LGS. 152/2006 (L'AUTORITÀ D'AMBITO AGGIUDICA LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIANTE GARA); ART. 57 CO. 7 DEL D.LGS. 163/2006 (È IN OGNI CASO VIETATO IL RINNOVO TACITO DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURE, SERVIZI, LAVORI, E I CONTRATTI RINNOVATI TACITAMENTE SONO NULLI). ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ.
La Deliberazione ha di fatto operato un affidamento senza gara del servizio stesso. E’ come se si fosse effettuata una trattativa privata - ed è un atto illegittimo! Violando contestualmente i principi della concorrenza. Tra l’altro con un assurdo, si decide oggi, dicembre 2011, una proroga di cinque anni che attiene la scadenza concordata del 2021, spostandola al 2026. Dov’è l’urgenza?? L’ammortamento di eventuali investimenti necessitati possono, naturalmente essere ammortizzati dal gestore subentrante, qualora questi si protraessero oltre la scadenza della Concessione. Infine la anomala e sospetta circostanza dei tempi nei quali è stata assunta tale illegittima delibera: il varo della nuova Legge Regionale che istituisce un’unica Autorità idrica varata in via definitiva il 28 dicembre, ma già nota per essere stata presentata alla Giunta Regionale sino dal 21 novembre 2011!! Per tutte queste ragioni, dopo aver inutilmente chiesto a tutti i Sindaci di soprassedere
su tale decisione - si veda il Comunicato del 5 dicembre - abbiamo, di concerto fra tutti i Presidenti Provinciali della Federconsumatori interessati al provvedimento, avanzato RICORSO AL TAR PER DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA E L’ ANNULLAMENTO degli atti impugnati.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Articolo IL Tirreno su ricorso al Tar.rtfd_.zip | 4.47 KB |